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Bene immobile È bene immobile il suolo, gli edifici e le costruzioni edili, le sorgenti, i corsi d’acqua, tutto ciò che è artificialmente o naturalmente incorporato al suolo (per esempio, condotta idrica o albero).
I beni immobili nel diritto italiano Nel diritto italiano, che distingue i beni in mobili ed immobili, sono considerati immobili, per disposizione espressa dell'art. 812 del Codice civile italiano «il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione». Tutti gli altri beni non ricompresi in questa elencazione sono da considerarsi beni mobili.
Un tempo la distinzione tra beni immobili e beni mobili rappresentava la summa divisio all'interno della categoria dei beni. Oggi a quella distinzione se ne affiancano altre.
Gli immobili sono censiti in catasto, suddiviso in un catasto terreni (NCT, Nuovo Catasto terreni [1]) ed in un catasto edilizio (NCEU, Nuovo Catasto Edilizio Urbano [1]). I trasferimenti dei diritti connessi ai beni immobili sono obbligatoriamente registrati (per la validità di ogni atto che riguardi trasferimento di diritti su beni immobili è obbligatoria la forma scritta ad substantiam) e le relative scritture sono trasmesse alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Da un punto di vista amministrativo, i terreni sono suddivisi in terreni agricoli ed aree edificabili (o "fabbricabili"), mentre i fabbricati sono divisi nelle tipologie individuate dalle tabelle delle categorie catastali, che sono suddivise in:
* Immobili a destinazione ordinaria * Immobili a destinazione speciale * Immobili a destinazione particolare
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